Il patrocinio a spese dello Stato

Ago
2013
10

scritto da su Gratuito patrocinio

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Il patrocinio a spese dello Stato (definito anche gratuito patrocinio), disciplinato dal DPR 115/2002, comporta che le spese del proprio avvocato siano pagate dallo Stato. Può essere usato sia dagli Italiani che dagli stranieri (art. 119 DPR 115/2002).
Per ottenerlo, occorre generalmente avere un reddito inferiore a € 11.369,24 annui, limite che aumenta, nei soli procedimenti penali, di € 1.032,91 per ogni membro della famiglia dell’istante (ad es., se l’istante ha una moglie e un figlio il limite di reddito è € 12.832,15). Il reddito è quello imponibile ai fine dell’imposta IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia dell’istante: al reddito dell’istante viene quindi sommato quello dei familiari conviventi.
Ci sono al riguardo delle eccezioni:

  • in caso di separazione, divorzio, affido di figli minori o altre cause aventi ad oggetto diritti della personalità si considera il solo reddito del richiedente e non anche quello degli altri membri della famiglia; lo prevede il comma 4° dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo cui “si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”;
  • in altre situazioni si può avere accesso al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito, ad es. ne ha sempre diritto la vittima dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, anche se ha un reddito superiore al limite di legge, anzi qualunque sia il suo reddito;
  • infine, ci sono poi alcuni casi in cui comunque non si può chiedere, anche se si ha reddito inferiore al tetto, come per chi è stato condannato per reati di mafia o comunque di tipo associativo.

Quando si hanno i presupposti, può usufruirsi del patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti civili, penali, amministrativi. Lo stesso è consentito per la sola difesa processuale e non può mai essere autorizzato per l’assistenza extragiudiziale (ad esempio, non può essere concesso per consulenza ed attività dell’avvocato prima del giudizio).

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