Il patrocinio a spese dello Stato: il reddito rilevante

Ago
2013
13

scritto da su Gratuito patrocinio

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L’art. 76 c. 1 DPR 115/2002 recita: “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33”. E’ stato chiarito che il reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il reddito al netto degli oneri deducibili previsti dalla disciplina fiscale (cfr. Risoluzione n. 15/E del 21/01/2008 dell’Agenzia delle Entrate e Cass Sez. III penale 23 marzo-28 aprile 2011 n. 16583).
Pertanto occorre fare riferimento non al reddito complessivo (nè a quello ISEE) ma al reddito imponibile, così determinato:

reddito complessivo
– deduzione per abitazione principale
– oneri deducibili
= reddito imponibile.

Ma rilevano anche redditi ulteriori, non inseriti nella dichiarazione dei redditi, perchè esenti irpef (ad es. la pensione di guerra e l’indennità di mobilità), tassati alla fonte (ad es. gli interessi sui conti correnti bancari o postali), soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. gli interessi sui titoli di stato) oppure che di fatto non hanno subito alcuna imposizione (ad es. i redditi da attività illecite e da lavoro in nero).
L’art. 76 c. 3 DPR 115/2002, infatti, recita: “Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.
E’ da ritenere, infatti, che qualsiasi introito, purchè non occasionale, concorra a formare il reddito personale: “Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa” (ex plurimis Cassazione penale , sez. IV, sentenza 12.10.2010 n. 36362).
Ne consegue che è da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio.
All’uopo, si propone la seguente tabella riepilogativa avente ad oggetto i casi che si presentano con maggior frequenza in sede di valutazione dell’ammissibilità.

Cespiti Rilevanza Riferimenti giuridici
Rendite, indennità, assegni di invalidità di lavoro (1) SI C.M. 31.5.1979 n. 29
Pensione e indennità di accompagnamento ciechi civili SI

L. 27.5.1970 n. 382

art. 34 D.P.R. 29.9.1973 n. 601

Pensione e indennità di accompagnamento per altre invalidità civili (2) NO

L. 25.5.1970 n. 381

L. 30.3.1971 n. 118

L. 21.11.1988 n. 508

D.Lgs. 23.11.1988 n. 509

C.M. 1.6.1985 n. 19 prot. 8/798

R.M. 8.5.1985 prot. 8/1439

R.M. 6.6.1978 prot. 11/1117

R.M. 7.1.1976 prot. 402225

art. 34 D.P.R. 29.9.1973 n. 601

art. 24 L. 8.11.2000 n. 328

Assegno di separazione, divorzio,

annullamento a favore del coniuge

SI

art. 155 c.c.

art. 5 L. 898/70

art. 129 c.c.

art. 47 c. 1 lett. i), T.U.I.R.

Assegno di separazione, divorzio,

annullamento a favore dei figli

NO

art. 155 c.c.

art. 5 L. 898/70

art. 129 c.c.

art. 3 c. 3 lett. b), T.U.I.R.

Assegno di divorzio una tantum (3) NO

art. 5 c. 8 L. 898/70

ord. Corte Cost. 6.12.2001 n. 383

Proventi da vendita di immobili

pervenuti per successione o donazione

NO art. 81 c. 1 lett. b), T.U.I.R.

Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni

o non adibiti ad abitazione principale

SI art. 81 c. 1 lett. b), T.U.I.R.

Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da più di 5 anni o

adibiti ad abitazione principale

NO art. 81 c. 1 lett. b), T.U.I.R.

Proventi da vendita di immobili situati

all’estero

SI art. 81 c. 1 lett. f) T.U.I.R.

Vincite lotterie, concorsi a premi,

giochi, scommesse

SI

art. 81 c. 1 lett. d) T.U.I.R.

art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 600

Interessi percepiti da banche e poste su conti correnti, libretti e certificati di deposito SI art. 26 D.P.R. 29.9.1973 n. 600

Proventi da partecipazione a fondi

d’investimento

SI art. 9 c. 2 e 3 L. 23.3.1983 n. 77
Interessi da BOT, CCT, BTP SI art. 2 D.Lgs. 1.4.1996 n. 239

 Note:

(1) Cfr. Cassazione civile Sezione I 6.3.1999 n. 1934, secondo cui “la rendita per inabilità permanente svolge la funzione di surrogare un reddito da lavoro cessato a causa dell’infortunio che ne costituisce il titolo, risolvendosi, pertanto, in una fonte di sostentamento e di introito per chi la percepisce, con la conseguenza che di essa deve tenersi conto ai fini del calcolo del reddito richiesto per accedere al patrocinio a spese dello Stato”.

(2) Cfr. Cassazione penale Sezione III 1.7.2002 n. 31591 secondo cui “in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (art. 24 L. 8 novembre 2000 n. 328), in quanto tale sussidio, destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, non rientra nella nozione di reddito di cui all’art. 3 comma 3 L. 30 luglio 1990 n. 217″.

(3) Cfr. Cassazione civile Sezione I 12.10.1999 n. 11437 secondo cui “l’assegno di divorzio, la cui corresponsione da parte di uno dei coniugi all’altro sia stata stabilita dal tribunale, su accordo delle parti, in unica soluzione ai sensi dell’art. 5, comma 4, L. n. 898 del 1970 (e successivamente a seguito delle modificazioni introdotte dell’art. 10 L. n. 74 del 1987 ai sensi dell’art. 5, comma 8, della legge stessa), non è qualificabile come “reddito” imponibile ai fini i.r.pe.f. sulla base di quanto disposto dall’art. 47, comma 1, lett. f, D.P.R. n. 597 del 1973 (e, successivamente, dall’art. 47, comma 1, lett. i, D.P.R. n. 917 del 1986)”.

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