Il patrocinio a spese dello Stato: i redditi dei familiari

Ago
2013
19

scritto da su Gratuito patrocinio

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Se l’istante vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi, al fine della determinazione del limite reddituale rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’art. 76 c.2 DPR 115/2002, infatti, recita: “Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”.
Stante la formulazione piuttosto generica della norma bisogna analizzare quali sono i familiari conviventi in relazione ai quali va calcolato il reddito.
Sul punto occorre tener conto non solo dei familiari in senso stretto (coniuge e figli), ma di qualsiasi soggetto, anche non parente, che conviva in modo stabile con il richiedente, ovvero di tutti quei soggetti che risultano dal certificato anagrafico di stato di famiglia; e anche del convivente more uxorio, anche se non risultante dal certificato anagrafico (cfr. Cassazione penale  sez. IV, 17 febbraio 2005, n. 19349; sez. VI, 31 ottobre 1997, n. 4264).
Lo stato di detenzione, inoltre, non esclude il rapporto di convivenza e, quindi, il detenuto che presenta istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve indicare i redditi dei propri familiari (Cfr. Cassazione penale  sez. IV, 17 gennaio 2006, n. 17374; sez. IV, 26 ottobre 2005, n. 109).  Ugualmente, andrà indicato il reddito del coniuge legalmente separato o divorziato, ove risulti ancora la convivenza dei coniugi (Cfr. Cassazione penale  sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 45022; sez. IV, 13 gennaio 2006, n. 14442).

Ci sono dei casi, invece, ove si considera il solo reddito dell’istante e non anche quello dei familiari, lo prevede il comma 4° dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo cui «si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi». Ad es. in caso di separazione, divorzio e reati nei confronti dei familiari.

Il limite di reddito ai fini dell’ammissione per tutti i procedimenti civili, amministrativi, tributari contabili e di volontaria giurisdizione è sempre di € 10.766,33 annui, indifferentemente dal numero dei componenti della famiglia. Nel processo penale, invece, l’art. 92 DPR 115/2002 (norma contenuta nel titolo II del DPR cit., Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale) dispone: “Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”. Ad es. se l’istante ha una moglie e un figlio il limite di reddito è € 12.832,15: 10.766,33 + 1.032,91+1.032,91.

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