Archivio per Agosto 2013 | Pagina di archivio mensile

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Se l’istante vive con la famiglia, i suoi redditi si sommano a quelli del coniuge e degli altri familiari conviventi, al fine della determinazione del limite reddituale rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato.
L’art. 76 c.2 DPR 115/2002, infatti, recita: “Salvo quanto previsto dall’articolo 92, se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l’istante”.
Stante la formulazione piuttosto generica della norma bisogna analizzare quali sono i familiari conviventi in relazione ai quali va calcolato il reddito.
Sul punto occorre tener conto non solo dei familiari in senso stretto (coniuge e figli), ma di qualsiasi soggetto, anche non parente, che conviva in modo stabile con il richiedente, ovvero di tutti quei soggetti che risultano dal certificato anagrafico di stato di famiglia; e anche del convivente more uxorio, anche se non risultante dal certificato anagrafico (cfr. Cassazione penale  sez. IV, 17 febbraio 2005, n. 19349; sez. VI, 31 ottobre 1997, n. 4264).
Lo stato di detenzione, inoltre, non esclude il rapporto di convivenza e, quindi, il detenuto che presenta istanza di ammissione al gratuito patrocinio deve indicare i redditi dei propri familiari (Cfr. Cassazione penale  sez. IV, 17 gennaio 2006, n. 17374; sez. IV, 26 ottobre 2005, n. 109).  Ugualmente, andrà indicato il reddito del coniuge legalmente separato o divorziato, ove risulti ancora la convivenza dei coniugi (Cfr. Cassazione penale  sez. IV, 23 ottobre 2008, n. 45022; sez. IV, 13 gennaio 2006, n. 14442).

Ci sono dei casi, invece, ove si considera il solo reddito dell’istante e non anche quello dei familiari, lo prevede il comma 4° dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo cui «si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi». Ad es. in caso di separazione, divorzio e reati nei confronti dei familiari.

Il limite di reddito ai fini dell’ammissione per tutti i procedimenti civili, amministrativi, tributari contabili e di volontaria giurisdizione è sempre di € 10.766,33 annui, indifferentemente dal numero dei componenti della famiglia. Nel processo penale, invece, l’art. 92 DPR 115/2002 (norma contenuta nel titolo II del DPR cit., Disposizioni particolari sul patrocinio a spese dello Stato nel processo penale) dispone: “Se l’interessato all’ammissione al patrocinio convive con il coniuge o con altri familiari, si applicano le disposizioni di cui all’articolo 76, comma 2, ma i limiti di reddito indicati dall’articolo 76, comma 1, sono elevati di euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi”. Ad es. se l’istante ha una moglie e un figlio il limite di reddito è € 12.832,15: 10.766,33 + 1.032,91+1.032,91.

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L’art. 76 c. 1 DPR 115/2002 recita: “Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell’imposta personale sul reddito, risultante dall’ultima dichiarazione, non superiore a euro 10.766,33”. E’ stato chiarito che il reddito rilevante per l’ammissione al patrocinio a spese dello Stato è il reddito al netto degli oneri deducibili previsti dalla disciplina fiscale (cfr. Risoluzione n. 15/E del 21/01/2008 dell’Agenzia delle Entrate e Cass Sez. III penale 23 marzo-28 aprile 2011 n. 16583).
Pertanto occorre fare riferimento non al reddito complessivo (nè a quello ISEE) ma al reddito imponibile, così determinato:

reddito complessivo
– deduzione per abitazione principale
– oneri deducibili
= reddito imponibile.

Ma rilevano anche redditi ulteriori, non inseriti nella dichiarazione dei redditi, perchè esenti irpef (ad es. la pensione di guerra e l’indennità di mobilità), tassati alla fonte (ad es. gli interessi sui conti correnti bancari o postali), soggetti ad imposta sostitutiva (ad es. gli interessi sui titoli di stato) oppure che di fatto non hanno subito alcuna imposizione (ad es. i redditi da attività illecite e da lavoro in nero).
L’art. 76 c. 3 DPR 115/2002, infatti, recita: “Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall’imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d’imposta, ovvero ad imposta sostitutiva”.
E’ da ritenere, infatti, che qualsiasi introito, purchè non occasionale, concorra a formare il reddito personale: “Ai fini dell’ammissione al patrocinio a spese dello Stato, per la determinazione dei limiti di reddito rilevano anche i redditi che non sono stati assoggettati ad imposte vuoi perché non rientranti nella base imponibile, vuoi perché esenti, vuoi perché di fatto non hanno subito alcuna imposizione; ne consegue che rilevano anche i redditi da attività illecite ovvero i redditi per i quali l’imposizione fiscale è stata esclusa” (ex plurimis Cassazione penale , sez. IV, sentenza 12.10.2010 n. 36362).
Ne consegue che è da valutare caso per caso la rilevanza dei singoli cespiti reddituali ai fini del superamento della soglia di ammissione al gratuito patrocinio.
All’uopo, si propone la seguente tabella riepilogativa avente ad oggetto i casi che si presentano con maggior frequenza in sede di valutazione dell’ammissibilità.

Cespiti Rilevanza Riferimenti giuridici
Rendite, indennità, assegni di invalidità di lavoro (1) SI C.M. 31.5.1979 n. 29
Pensione e indennità di accompagnamento ciechi civili SI

L. 27.5.1970 n. 382

art. 34 D.P.R. 29.9.1973 n. 601

Pensione e indennità di accompagnamento per altre invalidità civili (2) NO

L. 25.5.1970 n. 381

L. 30.3.1971 n. 118

L. 21.11.1988 n. 508

D.Lgs. 23.11.1988 n. 509

C.M. 1.6.1985 n. 19 prot. 8/798

R.M. 8.5.1985 prot. 8/1439

R.M. 6.6.1978 prot. 11/1117

R.M. 7.1.1976 prot. 402225

art. 34 D.P.R. 29.9.1973 n. 601

art. 24 L. 8.11.2000 n. 328

Assegno di separazione, divorzio,

annullamento a favore del coniuge

SI

art. 155 c.c.

art. 5 L. 898/70

art. 129 c.c.

art. 47 c. 1 lett. i), T.U.I.R.

Assegno di separazione, divorzio,

annullamento a favore dei figli

NO

art. 155 c.c.

art. 5 L. 898/70

art. 129 c.c.

art. 3 c. 3 lett. b), T.U.I.R.

Assegno di divorzio una tantum (3) NO

art. 5 c. 8 L. 898/70

ord. Corte Cost. 6.12.2001 n. 383

Proventi da vendita di immobili

pervenuti per successione o donazione

NO art. 81 c. 1 lett. b), T.U.I.R.

Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da non più di 5 anni

o non adibiti ad abitazione principale

SI art. 81 c. 1 lett. b), T.U.I.R.

Proventi da vendita di immobili acquistati/costruiti da più di 5 anni o

adibiti ad abitazione principale

NO art. 81 c. 1 lett. b), T.U.I.R.

Proventi da vendita di immobili situati

all’estero

SI art. 81 c. 1 lett. f) T.U.I.R.

Vincite lotterie, concorsi a premi,

giochi, scommesse

SI

art. 81 c. 1 lett. d) T.U.I.R.

art. 30 D.P.R. 29.9.1973 n. 600

Interessi percepiti da banche e poste su conti correnti, libretti e certificati di deposito SI art. 26 D.P.R. 29.9.1973 n. 600

Proventi da partecipazione a fondi

d’investimento

SI art. 9 c. 2 e 3 L. 23.3.1983 n. 77
Interessi da BOT, CCT, BTP SI art. 2 D.Lgs. 1.4.1996 n. 239

 Note:

(1) Cfr. Cassazione civile Sezione I 6.3.1999 n. 1934, secondo cui “la rendita per inabilità permanente svolge la funzione di surrogare un reddito da lavoro cessato a causa dell’infortunio che ne costituisce il titolo, risolvendosi, pertanto, in una fonte di sostentamento e di introito per chi la percepisce, con la conseguenza che di essa deve tenersi conto ai fini del calcolo del reddito richiesto per accedere al patrocinio a spese dello Stato”.

(2) Cfr. Cassazione penale Sezione III 1.7.2002 n. 31591 secondo cui “in tema di gratuito patrocinio, ai fini della determinazione del reddito rilevante per l’ammissione al beneficio, non può tenersi conto di quanto percepito a titolo di indennità di accompagnamento a favore degli invalidi totali (art. 24 L. 8 novembre 2000 n. 328), in quanto tale sussidio, destinato a fare fronte ad impegni di spesa indispensabili per consentire alla persona disabile condizioni di vita compatibili con la dignità umana, non rientra nella nozione di reddito di cui all’art. 3 comma 3 L. 30 luglio 1990 n. 217″.

(3) Cfr. Cassazione civile Sezione I 12.10.1999 n. 11437 secondo cui “l’assegno di divorzio, la cui corresponsione da parte di uno dei coniugi all’altro sia stata stabilita dal tribunale, su accordo delle parti, in unica soluzione ai sensi dell’art. 5, comma 4, L. n. 898 del 1970 (e successivamente a seguito delle modificazioni introdotte dell’art. 10 L. n. 74 del 1987 ai sensi dell’art. 5, comma 8, della legge stessa), non è qualificabile come “reddito” imponibile ai fini i.r.pe.f. sulla base di quanto disposto dall’art. 47, comma 1, lett. f, D.P.R. n. 597 del 1973 (e, successivamente, dall’art. 47, comma 1, lett. i, D.P.R. n. 917 del 1986)”.

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Il patrocinio a spese dello Stato (definito anche gratuito patrocinio), disciplinato dal DPR 115/2002, comporta che le spese del proprio avvocato siano pagate dallo Stato. Può essere usato sia dagli Italiani che dagli stranieri (art. 119 DPR 115/2002).
Per ottenerlo, occorre generalmente avere un reddito inferiore a € 11.369,24 annui, limite che aumenta, nei soli procedimenti penali, di € 1.032,91 per ogni membro della famiglia dell’istante (ad es., se l’istante ha una moglie e un figlio il limite di reddito è € 12.832,15). Il reddito è quello imponibile ai fine dell’imposta IRPEF, risultante dall’ultima dichiarazione dei redditi. Se l’interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi dei componenti la famiglia dell’istante: al reddito dell’istante viene quindi sommato quello dei familiari conviventi.
Ci sono al riguardo delle eccezioni:

  • in caso di separazione, divorzio, affido di figli minori o altre cause aventi ad oggetto diritti della personalità si considera il solo reddito del richiedente e non anche quello degli altri membri della famiglia; lo prevede il comma 4° dell’art. 76 del D.P.R. 30 maggio 2002 n. 115 secondo cui “si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei procedimenti in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi”;
  • in altre situazioni si può avere accesso al patrocinio a spese dello Stato a prescindere dal reddito, ad es. ne ha sempre diritto la vittima dei reati di violenza sessuale, atti sessuali con minorenne, violenza sessuale di gruppo, anche se ha un reddito superiore al limite di legge, anzi qualunque sia il suo reddito;
  • infine, ci sono poi alcuni casi in cui comunque non si può chiedere, anche se si ha reddito inferiore al tetto, come per chi è stato condannato per reati di mafia o comunque di tipo associativo.

Quando si hanno i presupposti, può usufruirsi del patrocinio a spese dello Stato per i procedimenti civili, penali, amministrativi. Lo stesso è consentito per la sola difesa processuale e non può mai essere autorizzato per l’assistenza extragiudiziale (ad esempio, non può essere concesso per consulenza ed attività dell’avvocato prima del giudizio).

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Ago
2013
08

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